LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPANIA 
                              Sezione 6 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Verrusio Mario - Presidente e relatore; 
        D'Isa Claudio - Giudice; 
        Iazzetti Alessandro - Giudice; 
    Ha emesso  la  seguente  ordinanza,  sull'appello  n.  12086/2016
depositato il 22 dicembre 2016; 
    Avverso la pronuncia sentenza n. 7654/2016 Sez.  8  emessa  dalla
Commissione tributaria provinciale di Napoli; 
    Contro: Mignone Andrea, via Nicola Nicolini n.  40  sc.  C  80141
Napoli; difeso da: Chianese Antonio, via Suor Orsola  n.  5  -  80100
Napoli; 
    Proposto dall'appellante: Ag. Entrate - Riscossione - Napoli; 
    Difeso da: Sartorio D'Analista Massimo, corso  Vittorio  Emanuele
n. 416 - 80135 Napoli (NA). 
    Atti impugnati: 
        cartella di pagamento n. 07120120011342280 IVA-Altro 2008; 
        cartella di pagamento n. 07120120157289410 IRAP 2009; 
        cartella di pagamento n. 07120130039501956 IVA-Altro 2009; 
        cartella di pagamento n. 07120130067402764 TARSU/TIA 2010; 
        cartella di pagamento n. 07120130067402764 TARSU-TIA 2011; 
        cartella di pagamento n. 07120140425495611 IVA-Altro 2011; 
        cartella di pagamento n. 07120140425495611 IRAP 2011; 
        preavviso di  fermo  amministrativo  n.  07180201500014680000
IVA-Altro 2011. 
    Premesso: 
        che oggetto dell'appello e'  la  sentenza  della  Commissione
tributaria provinciale di Napoli sezione  8ª  n.  7654/2016,  che  ha
accolto il ricorso del contribuente Andrea Mignone avverso  preavviso
di fermo amministrativo (emesso e notificato da Equitalia  Sud  spa),
in quanto - accertato che le presupposte cartelle  esattoriali  «sono
state notificate all'indirizzo di via Nicolini n. 40 e  che  non  era
stato  possibile  la  consegna  del  plico  per  irreperibilita'  del
contribuente era stato affidato al portiere dello stabile» - rilevava
che «in caso di notifica di atti da parte di messi ai sensi dell'art.
139/140 c.p.c., in base alle ultime disposizioni in  materia  risulta
corretto affermare che  -  chi  promuove  la  notifica  deve  fornire
necessariamente  la  prova  di  aver  messo  il  destinatario   nelle
condizioni di conoscere il contenuto  dell'atto.  (...)  la  predetta
prova deve essere rappresentata dall'avviso  di  ricevimento  postale
della raccomandata inviata ai sensi dell'ultimo  comma  del  predetto
articolo  (...)»,  e  quindi,  difettando  la  prova  dell'avviso  di
ricevimento postale della  comunicazione  di  avvenuta  notificazione
(cd. CAN), riteneva la nullita' delle notificazioni delle presupposte
cartelle e statuiva l'annullamento dell'atto impugnato (preavviso  di
fermo); 
        che Equitalia Servizi di Riscossione SpA (quale  incorporante
anche di Equitalia Sud Spa) ha  proposto  appello  avverso  la  detta
sentenza, deducendo come motivo l'errore del Giudice di  primo  grado
per aver ritenuto la notifica effettuata a mezzo  messo  e  non  aver
percepito che, diversamente, la notifica di  tutte  le  cartelle  era
avvenuta a mezzo posta raccomandata diretta, sicche' era  sufficiente
ai fini della validita' della  notificazione  delle  cartelle  che  i
plichi  fossero  giunti  al  domicilio  del  destinatario   ancorche'
consegnati al portiere dello stabile in sua precaria  assenza,  senza
alcuna necessita' di ulteriore raccomandata di avvenuta notifica; 
        che l'appellato contribuente, benche'  ritualmente  intimato,
e' rimasto assente in questo grado; 
    Precisato che il preavviso di fermo amministrativo  impugnato  e'
fondato su cinque cartelle esattoriali  recanti  tutte  ruoli  o  per
imposte erariali, e relative sanzioni,  o  per  imposte  comunali,  e
relative sanzioni, sicche' la giurisdizione e' tributaria; 
    Considerato pregiudizialmente: 
        che il subentro (dal 1°  luglio  2017)  della  Agenzia  delle
entrate riscossioni nella funzione e nei compiti di Equitalia Servizi
di Riscossione spa, e relativa soppressione di questa, non  ha  alcun
effetto interruttivo sul presente  processo,  sia  perche'  la  legge
prevede il subentro dell'Agenzia ope iuris in tutti i rapporti  anche
processuali, sia perche'  trattasi  di  fenomeno  di  successione  di
munus, diverso dalla successione tra enti  giuridici:  «fenomeno  con
non implica successione universale, ma diversamente dal «passaggio di
attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con  trasferimento  della
titolarita'  sia  delle  strutture  burocratiche  che  dei   rapporti
amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuita' e,
quindi, senza maturazione dei presupposti  dell'evento  interruttivo»
da ult., riguardo l'analogo fenomeno  INPDAP-INPS,  Corte  dei  conti
prima sezione centrale di appello 15 giugno 2017 n.  202  (da  prima,
Consiglio di Stato sez. VI, n. 3369 del 3 luglio  2014  e  precedenti
ivi richiamati); 
        che nulla  rileva  che  allo  stato  l'ente  subentrante  sia
rappresentato da difensore di libero foro, atteso  che  la  questione
non attiene allo jus postulandi; ne' e'  rilevante  che  non  si  sia
costituita direttamente l'Agenzia, perche'  il  processo  continua  a
prescindere; 
    Rilevato che effettivamente il Giudice di prime cure ha raggiunto
la decisione considerando le cartelle come notificate da messi e  che
in fatto, come risulta dalla documentazione depositata fin dal  primo
grado da Equitalia Sud Spa, la notificazione per tutte le cartelle e'
avvenuta  a  mezzo  posta  raccomandata  A.R.  diretta,  cioe'  senza
l'intermediazione di ufficiale notificatore; 
    Considerato: 
        che rispetto alla detta situazione di fatto  emergente  dagli
atti, stando alla giurisprudenza della suprema  Corte  di  cassazione
(costituente diritto vivente, cfr. di seguito) deve  ritenersi  -  ai
sensi dell'art. 1 comma 161 legge n. 296/2006 (per il tributo locale)
e dell'art. 14 comma 1 prima periodo prima parte  legge  n.  890/1982
(per i tributi erariali) - esistente valida e regolare la notifica di
ciascuna delle cartelle perche' avvenuta direttamente a mezzo  posta,
dovendosi applicare le disposizioni in materia di regolamento postale
per gli atti  a  firma  (nella  specie,  rationem  temporis,  decreto
ministeriale 1° ottobre 2008, art. 27, che non pone  alcun  ordine  e
che consente la consegna anche direttamente al portiere senza  alcuna
ricerca del destinatario) e non quelle della  notificazione  a  mezzo
posta nella forma  di  cui  alla  legge  n. 890/1982,  e  dunque  non
necessaria ne' la  specificazione  della  attivita'  di  ricerca  del
destinatario  e  della  attestazione  espressa   di   sua   effettiva
constatata precaria assenza nonche' della attestazione espressa della
precaria assenza delle  altre  persone  secondo  ordine  abilitate  a
riceverla prima del portiere dello stabile, ne', soprattutto, l'invio
di raccomandata di comunicazione  di  avvenuta  notificazione,  cosi'
come disposto dall'art. 7 ult. comma legge n. 890/1982, nel  caso  di
consegna a persona diversa dal destinatario; 
        che tale infatti e' il consolidato  indirizzo  delle  suprema
Corte di cassazione (ex multiis, ordinanza n. 14196/2014) che proprio
sui punto specifica: «Ai fini che qui  importano  occorre  rammentare
che l'art. 60 decreto del Presidente della  Repubblica  n.  600/1973,
che riguarda direttamente le imposte sui redditi ma e' specificamente
richiamato anche ai fini dell'imposta di registro, per quel  che  qui
specificamente  rileva  -  art.  52  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 131/1986 - prevede che  la  notificazione  e'  eseguita
secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e  seguenti  codice  di
procedura civile, e che i  compiti  dell'ufficiale  giudiziario  sono
svolti «dai messi comunali o  dai  messi  autorizzati  dall'ufficio».
Orbene, si e' affermato da Cassazione n. 9111/2012 che  la  legge  n.
890/82  regola  esclusivamente  la  notifica  (ex  art.  149  c.p.c.)
eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica,  in
particolare non  quelle  previste  dalle  singole  leggi  di  imposta
nonche' dal decreto legislativo n. 546 del 1992,  art.  16,  comma  3
(«le notificazioni possono essere fatte anche  direttamente  a  mezzo
del servizio postale mediante spedizione  dell'atto  in  plico  senza
busta  raccomandato  con  avviso  di  ricevimento»).  Si  e'   quindi
ricordato che (sentenza 28 luglio 2010 n. 17598) «a decorrere ... dal
15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della ... legge n. 146  del
1998), e' stata  concessa  agli  uffici  finanziari  la  facolta'  di
provvedere direttamente alla  notifica  degli  atti  al  contribuente
mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cassazione n. 15284
del 2008)»: «cio' significa che,  cosi'  come  e'  stabilito  per  la
notifica degli atti processuali dal decreto legislativo  n.  546  del
1992,  art.  16,  comma  3,  il   notificante   e'   abilitato   alla
notificazione  dell'atto   senza   l'intermediazione   dell'ufficiale
giudiziario  (ferma  restando,  ovviamente,   quella   dell'ufficiale
postale), e, quindi, le modalita' di notificazione semplificata, alle
quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della legge n.  890
del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo  posta
tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi  comunali
e i messi speciali  autorizzati),  bensi'  le  norme  concernenti  il
servizio  postale  ordinario  (cfr.,  in   materia   di   contenzioso
tributario, Cassazione nn. 17723 del 2006 e 1906 del 2008; in tema di
tributi locali, Cassazione n. 2690 del 2002)» -  cfr.  Cassazione  n.
272/2014, conf. Cassazione  1207/2014  -.  Ne  consegue  che,  quando
l'ufficio finanziario si sia avvalso della facolta' di  notificazione
a mezzo posta,  alla  spedizione  dell'atto  si  applicano  le  norme
concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 (Cassazione n. 17598/2010 in  tema  di  validita'  della
notifica con raccomandata  non  ritirata  presso  l'ufficio  postale,
senza  che  ad  essa  fosse  seguito   l'invio   della   raccomandata
informativa previsto dalla legge  n.  890  del  1990,  art.  8).  Non
appaiono  dunque  pertinenti  le  censure   relative   alla   mancata
osservanza dell'ordine dei soggetti ai quali effettuare la notifica o
l'assenza del mancato inoltro della raccomandata al  destinatario  in
caso di consegna al portiere - Cassazione n. 19771/2013 -. Del resto,
la diversita' di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo  di
ufficiale giudiziario e' in linea con  quanto  piu'  volte  affermato
dalla Corte costituzionale, avendo  il  legislatore  disciplinato  la
notificazione  a  mezzo  posta  e  quella  eseguita  con  il  tramite
dell'ufficiale giudiziario in modo diverso «nel ragionevole esercizio
della discrezionalita' che gli appartiene» (sentenza n. 17 del 2011),
trattandosi di situazioni differenti  tra  loro  (ex  multiis,  Corte
costituzionale nn. 43/2010,  n.  131/2007;  Corte  costituzionale  n.
130/2011).»; 
        che tale indirizzo e' stato confermato da ult. da  Cassazione
n. 14501 del 2016: «in  tema  di  notificazioni  a  mezzo  posta,  la
disciplina relativa alla  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
mediante la quale puo' essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione  senza
intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e' quella  dettata  dalle
disposizioni  concernenti  il  servizio  postale  ordinario  per   la
consegna dei plichi raccomandati, in quanto le  disposizioni  di  cui
alla legge citata attengono  esclusivamente  alla  notifica  eseguita
dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 codice di procedura civile. 
    Ne consegue che, difettando apposite previsioni della  disciplina
postale,  non  deve  essere  redatta  alcuna  relata  di  notifica  o
annotazione specifica  sull'avviso  di  ricevimento  in  ordine  alla
persona  cui  e'  stato  consegnato  il  plico,  e  l'atto  pervenuto
all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente  consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di  cui  all'art.
1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo dia  prova  di
essersi trovato nella impossibilita' senza  sua  colpa  di  prenderne
cognizione»; 
        che dunque - applicando il detto  indirizzo  nomofilattico  -
dal combinato disposto tra l'art. 1 comma 161  legge  n.  296/2006  e
art. 14 comma 1 prima parte legge  n.  890/1982  deriva  che  non  e'
applicabile al caso in esame - notifica diretta  da  parte  dell'ente
concessionario - l'art. 7 legge n. 890/1982, con la  conseguenza  che
non e' necessaria l'attestazione dell'agente postale  della  precaria
assenza del destinatario e in via successiva  degli  altri  soggetti,
che e' sufficiente la consegna al portiere e, specie per  quanto  qui
rileva con maggiore evidenza - consegna al portiere, cioe' a  persona
diversa dal destinatario -, non necessaria la raccomandata CAN; 
        che invece, come e' noto, se la notificazione a  mezzo  posta
avviene per ufficiale giudiziario, messo comunale o speciale, trovano
applicazione integralmente le modalita' di notificazione di cui  alla
legge n. 890/1982 ed in particolare l'art. 7 che stabilisce  l'ordine
e i presupposti delle persone cui consegnarne il plico e che l'agente
postale ha l'onere di ricercare, sicche' - come  da  granitici  dicta
della Corte di cassazione (Cassazione 12 aprile 2011 n. 8284) - «deve
intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo  posta  con  la  sola
consegna al portiere dello stabile, senza attestazione  dell'avvenuta
ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che puo' avvenire
anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo.
In tal senso il costante orientamento di questa Corte  (vedi  tra  le
altre, Cassazione Sezioni unite 2005 n. 11332). Ne' puo' desumersi il
compimento di tale attivita' dal solo fatto che la consegna sia stata
effettuata al portiere, come deduce la  difesa  dell'avvocatura,  non
risultando alcunche' dalla notifica», nonche', in caso di consegna  a
persona diversa dal destinatario, la  necessaria  integrazione  della
fattispecie legale con la spedizione di raccomandata di comunicazione
di avvenuta notificazione; 
    Ritenuto: 
        che applicando quanto innanzi, nel caso [notificazione  delle
cartelle  presupposte  recanti  ruoli  (atto   impositivo)   avvenuta
direttamente tramite il servizio postale], dovrebbe  considerarsi  la
esistente valida e  regolare  notificazione  per  tutte  le  cartelle
presupposte l'atto impugnato e dunque accogliersi l'appello; 
        che   tuttavia   la   Sezione   dubita   della   legittimita'
costituzionale delle dette disposizioni, che, privilegiando (art.  14
comma 1 prima parte legge n. 890/82) e comunque consentendo la scelta
dell'ente impositore o degli uffici  finanziari  o  concessionari  di
riscossione (art. 1 comma 161 legge n.  296/2006  e  sempre  art.  14
comma 2 legge n. 890/1982),  prevedono  una  forma  di  notificazione
degli atti impositivi senza le garanzie nella fase  di  consegna  del
plico previste dalla legge n. 890/1982 per le notificazioni  a  mezzo
posta effettuate dall'Ufficiale giudiziario,  dal  messo  comunale  o
speciale,  sicche'  la  proponenda  questione  di  illegittimita'  e'
pienamente rilevante nel caso in esame; 
        che  non  si  puo'  obiettare  che,  nel   caso,   la   parte
contribuente non si sia costituita in secondo  grado,  e  quindi  non
abbia riproposto la questione  della  nullita'  della  notificazione,
atteso che, essendo stata  accertata  la  nullita'  in  primo  grado,
compete al Concessionario appellante dimostrare in  questo  grado  la
esistenza prima, e dunque la integrazione dello schema legale minimo,
e, poi, la validita' delle notificazioni; 
        che infatti la declaratoria di illegittimita'  costituzionale
delle dette disposizioni, nella parte in cui non prevedono che  anche
nel caso di notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario o
dell'ente impositore o  concessionario  per  la  riscossione  trovano
applicazione le disposizioni di cui alla  legge  n.  890/1982  ed  in
particolare  l'art.  7  detta  legge,   implicherebbe   una   diversa
valutazione dell'appello, essendo pacifico che non  vi  e'  stata  la
spedizione della  raccomandata  cd.  CAN,  che  costituisce  elemento
integratore della stessa fattispecie legale  di  esistenza  ai  sensi
dell'art. 7 ult. comma legge n.  890/1982  nel  testo  attuale,  gia'
vigente al momento della  notificazione  delle  cartelle  (l'avvenuta
consegna al portiere risulta attestato -  come  anche  accertato  dal
Giudice  di  primo  grado,  ammesso  in  appello  dallo  stesso  ente
concessionario appellante e comunque  risultante  dagli  atti  -  per
tutte le cartelle a decorrere dalla prima in data 23 febbraio 2012, e
tutte le altre successive a tale data); 
        che pertanto l'esito  della  controversia  all'esame  dipende
dalla applicazione  delle  disposizioni  innanzi  dette  sospette  di
illegittimita' costituzionale; 
    Considerato: 
        che la Sezione dubita della legittimita' costituzionale delle
dette disposizioni per violazione degli articoli  3,  24,  97  e  111
della  Costituzione  nonche'   in   relazione   all'art.   11   della
Costituzione e 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali: 
          non va certo ricordato (ma occorre  farlo  per  evitare  la
inammissibilita' della questione) alla Corte  costituzionale  che  la
notificazione di un atto unilaterale (giudiziario o  sostanziale  non
importa) e' richiesta dall'ordinamento ogni qual volta sia necessario
avere  certezza  giuridica  di  conoscenza,  ossia  della   probabile
conoscenza, da parte del destinatario, non ritenendosi sufficiente la
mera   conoscibilita'.    Per    questo,    la    notificazione    e'
procedimentalizzata,  di  regola  con  l'intervento  di  un  pubblico
ufficiale  (ufficiale  giudiziario,  messo   comunale   o   speciale)
specificatamente abilitato, e con  specificazione  dettagliata  delle
attivita' da compiere in sede di consegna, al compimento  solo  delle
quali puo' legalmente presumersi l'avvenuta conoscenza. Vi  e'  cioe'
una distinzione sistematica della rilevanza  della  conoscenza  degli
atti unilaterali:  per  la  generalita'  degli  atti  unilaterali  e'
sufficiente la conoscibilita', derivata in  via  presuntiva  semplice
relativa dall'oggettivo dato che l'atto sia  pervenuto  all'indirizzo
del destinatario (art. 1334 e 1335 del  codice  civile);  per  alcune
tipologie  di  altri  atti,  invece,   l'ordinamento   richiede   una
probabilita' di conoscenza maggiore, che  si  qualifica  di  certezza
giuridica, ancorandola pertanto a dati  fattuali  ulteriori  relativi
alla fase di consegna, ossia in primis la consegna diretta e  quindi,
in mancanza, ad una serie di attivita', a secondo  i  casi  (precaria
assenza, irreperibilita' ecc.), essenziali.  Solo  il  compimento  di
queste attivita' essenziali rende possibile  una  presunzione  legale
assoluta iuris et de iure di  avvenuta  conoscenza.  Ed  infatti,  la
certezza  della  conoscenza  derivante  dalla  notifica  puo'  essere
oggetto di reclamo da parte del destinatario solo ed esclusivamente o
con querela di falso diretta  a  dimostrare  la  falsita'  di  quanto
risultante dalla relata e  atti  conseguenti  ovvero  denunciando  la
inesistenza  o  nullita'  per  omesso  o  invalido  compimento  delle
attivita' previste dal procedimento notificatorio (il  che  significa
ritenere inidonea la notifica  alla  conoscenza  legale  «certa»  per
l'assenza o nullita' di un  elemento  costitutivo  della  fattispecie
legale di formazione), ma non potra' mai essere ammesso a  denunziare
il semplice dato della non diretta consegna o della  non  conoscenza.
Del resto, mentre nel caso di notificazione sia per  le  disposizioni
del codice di procedura civile che per la legge n. 890/82 il dato che
l'atto sia pervenuto all'indirizzo del  destinatario  costituisce  un
presupposto ma non integra la  fattispecie  legale,  essendo  appunto
necessario una attivita' specifica alla consegna diretta o a  persona
abilitata a cui segue, in caso di notifica a mezzo posta con consegna
a persona diversa dal destinatario, la spedizione della  CAN  (e  per
gli atti tributari in generale 14  spedizione  della  CAN  anche  per
consegna a mani da parte di messo a persona diversa del destinatario,
cfr. art. 60 comma 1  lettera  b-bis  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600/73), nella  comunicazione  degli  atti  unilaterali
invece e' quello il mero dato di presunzione semplice, cioe' la prova
che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario in  qualsiasi
forma.  In  definitiva  la  distinzione  non  e'  solo   formale   ma
decisamente sostanziale: la notificazione e' un procedimento  diretto
ad assicurare la certezza giuridica della (effettiva) conoscenza;  la
comunicazione  assicura  invece  la  mera  conoscibilita'  dell'atto,
essendo ancorata ad un dato di fatto che non  implica  la  conoscenza
(l'art. 1335 del codice civile e' tecnicamente preciso:  discorre  di
«notizia» dell'atto, non conoscenza), ma la conoscibilita' (tanto che
la prova liberatoria riguarda la impossibilita' assoluta e senza  sua
colpa di averne notizia). 
    Da questo sistema appare evidente che l'art.  14  comma  1  primo
periodo prima parte legge n. 890/1982 come vigente  a  seguito  della
legge n. 146 del  1998  (art.  20),  e  l'art.  1  comma  161/2006  -
prevedendo una forma di  notificazione  a  mezzo  posta  raccomandata
normale, senza le garanzie di consegna previste dall'art. 7 legge  n.
890/1982 per rendere la certezza  giuridica  della  conoscenza  -  in
effetti  considerano  sufficiente  la  presunzione  semplice  e   non
assoluta per la comunicazione dell'atto impositivo.  In  effetti  non
richiedono  piu'  la  notificazione,  intesa  come  forma  legale  di
avvenuta  certa   giuridica   conoscenza,   ma   la   mera   avvenuta
conoscibilita' presunta semplicemente (cfr. la di  seguito  riportata
motivazione  della  suprema  Corte  di  cassazione  n.  1980/2015   e
Cassazione  n.  10245/2017).   Invero,   non   richiedono   piu'   la
notificazione intesa come  procedimento  che  porta  alla  conoscenza
legale certa, ma di fatto la mera comunicazione, elevando a forma  di
notificazione sul piano solo nominalistico, presunzioni  semplici  di
conoscibilita' che non corrispondono alla prima  che  e'  presunzione
legale iuris et de iure di conoscenza. Ora,  la  scelta  sul  se  sia
necessaria o meno la notificazione di un  atto  e'  certamente  nella
discrezionalita' del legislatore [e' a questo che in sostanza  si  e'
riferita  la  Corte  costituzionale  nell'inciso   «nel   ragionevole
esercizio della discrezionalita' che gli appartiene» contenuto  nella
sentenza n. 17/2011 riportato dalla Corte di cassazione nella innanzi
citata ordinanza n. 14196/2014], che tuttavia deve pur sempre  essere
esercitata ragionevolmente. 
    Quindi il primo motivo di censura di legittimita'  costituzionale
delle disposizioni denunziate consiste proprio nella irragionevolezza
manifesta della degradazione di fatto della  notificazione  dell'atto
impositivo o riscossivo, se eseguito a mezzo posta diretta, alla mera
comunicazione: ossia in  una  sostanziale  elusione  dell'obbligo  di
notifica, cioe' di portare a conoscenza mediante un procedimento  che
garantisca la giuridica certezza di conoscenza, degradato  alla  mera
conoscibilita' cosi'  annullando,  mediante  elusione,  l'obbligo  di
notificazione. 
    L'atto di accertamento tributario e il  ruolo  sono  innanzitutto
atti sostanziali idonei ad  incidere  sulla  sfera  patrimoniale  del
soggetto destinatario (tutelata costituzionalmente ex art.  23  della
Costituzione) in modo diretto. Poiche' sono  assistiti  dall'istituto
della idoneita' a divenire inoppugnabili per mancata impugnazione  in
un termine decorrente appunto dalla «notificazione» (art. 21  decreto
legislativo  n.  546/1992),  sono  tendenzialmente  definitivi.  Sono
inoltre anche atti a valenza processuale, poiche', per  la  struttura
impugnatoria del processo tributario (cosi costruito  in  riferimento
all'attitudine a divenire definitivi degli atti impositivi), essi  si
pongono  come  provocatio  ad  opponendum,  che,  senza  alterare  le
posizioni  sostanziali  delle  parti  nel  processo,  ne  implica  la
necessita'  di  introduzione   giudiziale   in   capo   al   soggetto
destinatario. 
    Ne deriva che non puo' ragionevolmente escludersi  la  necessita'
di notificazione, cioe' della applicazione  di  un  procedimento  che
porti con adeguata garanzia alla certezza giuridica della conoscenza,
proprio  per  la  massiva  e  diretta  incidenza  e  le   conseguenze
sfavorevoli nonche' preclusive del ricorso al giudice,  che  derivano
dalla conoscenza dell'atto, la quale pertanto deve essere  legalmente
certa. Del resto la necessita' di  notificazione  di  detti  atti  e'
prevista da tutte le singole leggi di imposta, a pena di decadenza, e
per i ruoli, in  generale,  dall'art.  21  comma  1  secondo  periodo
decreto legislativo n. 546/1992. 
    Dunque, alla Sezione appaiono illegittime costituzionalmente  per
violazione dell'art. 24 della Costituzione -  a  maggior  ragione  in
combinato disposto con l'art.  3  della  Costituzione  prevedente  il
principio di razionalita' o meglio ragionevolezza che deve guidare il
Legislatore nella proprie scelte  -  le  disposizioni  censurate,  in
quanto irragionevolmente lesive del diritto  della  difesa,  che  nel
rango costituzionale dei diritti  e'  considerato  inviolabile  e  da
assicurare in termini di  effettivita'  e  non  di  mera  astrattezza
teorica. Esse infatti consentono agli uffici finanziari e  agli  enti
locali  e  agli  enti  di  riscossione  nell'esercizio   del   potere
impositivo o riscossivo di non notificare l'atto - notificazione  cui
sono tenuti per legge stessa - con forme che garantiscano  la  legale
certa conoscenza del destinatario, ma diversamente di  procedere  con
forme che realizzano la mera conoscibilita', e dunque autorizzano gli
uffici a non procedere  a  notificazione,  intesa  come  procedimento
assistito da formalita' tali da garantire la certezza giuridica della
conoscenza del destinatario, proprio di atti  incidenti  direttamente
sulla  sfera  patrimoniale  personale,  contenendo  di  regola  anche
irrogazione di sanzioni, del destinatario. Dunque, il  primo  quesito
sostanziale  che  si  pone  alla  Corte  costituzionale  e'  se   sia
illegittima   costituzionalmente,    ovvero    se    sia    legittima
costituzionalmente  perche'  non   irragionevole,   la   scelta   del
Legislatore di escludere dalla notificazione, con forme  proprie  che
realizzino la presunzione di certezza giuridica  di  conoscenza,  gli
atti impositivi tributari e i ruoli. 
    Del resto la manifesta irrazionalita'  si  appalesa  anche  dalla
circostanza che per le notificazioni dirette di tutti gli altri  atti
eseguite dalla pubblica amministrazione  e'  prevista  l'applicazione
delle modalita' di cui alla legge n. 890/1982 e quindi delle garanzie
riguardo alle modalita' di consegna fissate dall'art. 7 e dall'art. 8
legge n. 890/1982 (cfr. art. 12 stessa legge n. 890/1982), e che  per
atti sostanzialmente incidenti  sul  patrimonio  o  sulla  persona  a
notifica diretta trovano sempre applicazione le disposizioni  di  cui
alla legge n. 890/1982,  come  nel  caso  delle  notificazioni  delle
violazioni al CdS o gli atti accessori a queste (cfr. art. 201  comma
3 CdS). In sostanza, solo per gli atti impositivi tributari, peraltro
contestualmente ordinariamente anche sanzionatori (anche i ruoli  nel
caso di liquidazione automatica ad es. ex  art.  36-bis  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973  e  54-bis  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  633/1972),  viene  derogato  dalle
disposizioni  sospette  la  regola  della  notificazione  secondo  le
modalita' di cui alla legge n. 890/1982, in modo non ragionevole,  si
sospetta, rispetto alla natura di  atto  notificando  della  pubblica
amministrazione all'un tempo sia accertativo che  sanzionatorio,  per
la sua funzione di provocatio ad opponendum a valenza  processuale  e
per la sua natura incidente gravemente  sulla  sfera  patrimoniale  e
personale del destinatario. 
    Le dette disposizioni sembrano  altresi'  in  violazione  diretta
dell'art. 3 della Costituzione in  quanto  per  stesse  modalita'  di
notificazione, cioe' a mezzo posta, lo  stesso  atto,  a  seconda  se
viene  o  meno   inoltrato   con   l'intermediazione   dell'Ufficiale
giudiziario o del messo, ai fini della  consegna  -  e  dunque  della
esistenza, prima, e,  poi,  della  validita'  -  subisce  un  diverso
trattamento, irragionevolmente piu' garantista proprio  nel  caso  in
cui  vi  sia  l'intermediazione  dell'Ufficiale  giudiziario  (o  del
messo), cioe' di un soggetto abilitato specificatamente, e invece non
garantista nel caso in cui non vi sia la detta  intermediazione,  per
la stessa  modalita',  sempre  inoltro  a  mezzo  posta  e  consegna.
Infatti, per un sostanziale identico  procedimento  per  la  fase  di
consegna non sono previste, nel  caso  di  raccomandata  diretta,  le
medesime modalita' di consegna previste dalla legge  n.  890/1982.  E
tanto e' ancora piu' irragionevole  oggi  a  seguito  della  modifica
dell'art. 4 decreto legislativo n. 261/1999 per effetto  del  decreto
legislativo n. 58/2011 laddove gli atti  raccomandati  a  filma  sono
stati liberalizzati, nel mentre rimangono sottoposti  alla  esclusiva
del fornitore del servizio  universale  -  per  espresse  ragioni  di
ordine pubblico (cfr. art. 4 decreto legislativo  n.  261/1999  testo
vigente) - proprio le  notificazioni  e  comunicazioni  effettuate  a
mezzo posta ex legge n. 890/1982  e  le  notificazioni  di  cui  alle
violazioni al CdS. 
    Non e' da evidenziare alla Corte costituzionale che  si  realizza
cosi' anche la lesione della norma super primaria stabilita dall'art.
6 Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali applicabile direttamente ex art. 11 della
Costituzione, non  garantendo  al  soggetto  passivo  una  conoscenza
dell'atto sfavorevole con negazione della possibilita' di adeguata  e
tempestiva difesa considerando le decadenze  e  preclusioni  peraltro
fissate in termini assai  brevi  (di  regola  60  giorni),  il  tutto
altresi'   rimettendo   a   sostanziale   discrezione    dell'Ufficio
impositore, cioe' dell'Autorita', la scelta se  adottare  o  meno  un
procedimento piu' garantista, o meglio  una  vera  notificazione  che
conduce alla legale certa conoscenza ovvero una comunicazione che  al
massimo conduce ad una mera astratta conoscibilita'. 
    Non puo' la Sezione  applicare  la  normativa  discendente  dalla
interpretazione (non solo possibile  ma  che  le  sembra  addirittura
corretta ai sensi dell'art. 12 disp. prel. al  del  codice  civile  e
conforme alla Costituzione) della disposizione dell'art. 14 legge  n.
890/1982  (nonche'  dell'art.  1  comma   161   legge   n.   296/2006
intendendosi questa come rinvio alle modalita' di notificazioni della
prima), che riferisce -  sempre  ferma  la  possibilita'  di  inoltro
diretto senza la intermediazione dell'ufficiale Giudiziario (che  non
e' in discussione) - l'ultima alinea del primo periodo  dell'art.  14
comma  1 legge  n. 890/1982  «secondo  le  modalita'  previste  dalla
presente legge» anche alla prima parte, si' da  ritenere  applicabili
le modalita' di consegna ordinarie previste dalla  legge  n.  90/1982
per le notificazioni a mezzo posta, poiche' la Corte di cassazione ha
escluso da tempo una tale  possibilita',  come  risulta  anche  dalla
recente sentenza della V sezione n. 1980/2015 che  testualmente,  con
richiami a uniformi precedenti, specifica: «7. Col terzo,  il  quarto
ed il quinto motivo, si deduce la violazione: a)  degli  articoli  14
della legge n. 890 del 1982 e 60 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del  1973,  per  esser  stata  ritenuta  valida  la
notifica effettuata per posta direttamente da parte dell'ufficio;  b)
degli articoli 139 e segg. c.p.c. e 7 della legge n. 890 del 1982, in
combinato disposto con gli articoli 156 e 160 c.p.c., per esser stata
ritenuta nulla, invece  che  inesistente,  la  notifica  dell'avviso,
consegnato a genitore non convivente, e per esser stato  ritenuto  il
vizio sanato per effetto della proposizione  del  ricorso;  c)  degli
articoli 148 e 149 c.p.c., per esser stata ritenuto  che  la  mancata
redazione  della  relata  di   notifica   costituiva   una   semplice
irregolarita'. 
    8. I motivi, da valutare congiuntamente per la loro  connessione,
sono infondati, anche se va parzialmente corretta la motivazione. 
    9. L'art. 20, della legge n. 146 del 1998,  modificando  art.  14
della legge n. 890  del  1982,  ha,  tra  l'altro,  previsto  che  la
notificazione degli avvisi e degli atti che per legge  devono  essere
notificati al  contribuente  «puo'  eseguirsi  a  mezzo  della  posta
direttamente dagli uffici finanziari»,  fermo  rimanendo,  «ove  cio'
risulti impossibile», che la notifica puo' esser  effettuata  a  cura
degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei  messi  speciali
autorizzati dall'Amministrazione  finanziaria  secondo  le  modalita'
previste dalla medesima legge n. 890 del 1982, o mediante il  ricorso
alle modalita' di notifica previste  dall'art.  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, o  dalle  singole  leggi
d'imposta. 
    10. Questa Corte ha, pertanto, affermato (Cassazione n. 15284 del
2008; n. 17598 del 2010; n. 1207 del 2014) che, a  decorrere  dal  15
maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata legge n. 146  del
1998), e' stata  concessa  agli  uffici  finanziari  la  facolta'  di
provvedere direttamente alla  notifica  degli  atti  al  contribuente
mediante spedizione a  mezzo  del  servizio  postale,  di  tal  che',
proprio  come  stabilito  per  la  notifica  degli  atti  processuali
dall'art. 16, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  546  del  1992,
l'ufficio e' abilitato a notificare  l'atto  senza  l'intermediazione
dell'ufficiale  giudiziario  (ferma  restando  quella  dell'ufficiale
postale), e, quindi, a modalita' di notificazione semplificata.  alla
quale non si applicano le disposizioni della legge n. 890  del  1982,
concernenti le sole notificazioni effettuate a  mezzo  posta  tramite
gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente,  i  messi  comunali  e  i
messi speciali autorizzati), bensi' le norme concernenti il  servizio
postale «ordinario» (cfr.,  in  materia  di  contenzioso  tributario,
Cassazione n. 17723 del 2006; n. 1906 del 2008; in  tema  di  tributi
locali, Cassazione n. 2690 del 2002). 
    10. Poiche' la disciplina postale non detta specifiche previsioni
al riguardo, consegue che: 1) non deve essere redatta  alcuna  relata
di notifica o annotazione specifica  sull'avviso  di  ricevimento  in
ordine alla persona cui e'  stato  consegnato  il  plico;  2)  l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve  ritenersi  ritualmente
consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui
all'art. 1335 del codice civile, superabile solo se il  medesimo  dia
prova di essersi  trovato  senza  sua  colpa  nell'impossibilita'  di
prenderne  cognizione  (Cassazione  n.  9111  del  2012).  Non  puo',
comunque, non rilevarsi che l'assunto della ricorrente - che nega per
gli atti impositivi l'applicabilita' del principio di  sanatoria,  di
cui all'art 156 c.p.c., relativo agli atti processuali - e'  smentito
dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da  Cassazione  SU  n.
19854 del 2004.». 
    La suprema Corte di cassazione  ha  infine  ribadito  la  propria
detta ermeneutica di recente con sentenza n. 10245 del 26 aprile 2017
della V Sezione tributaria: «Questa Corte ha affermato che  «in  tema
di  notificazioni  a  mezzo  posta,  la  disciplina   relativa   alla
raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo' essere
notificato, ai sensi dell'art.  14  della  legge  n.  890  del  1982,
l'avviso  di  accertamento  o  liquidazione   senza   intermediazione
dell'ufficiale giudiziario,  e'  quella  dettata  dalle  disposizioni
concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei  plichi
raccomandati, in quanto le disposizioni  di  cui  alla  legge  citata
attengono  esclusivamente  alla  notifica   eseguita   dall'ufficiale
giudiziario ex art. 140 codice di procedura civile. Ne consegue  che,
difettando apposite previsioni della  disciplina  postale,  non  deve
essere redatta alcuna relata  di  notifica  o  annotazione  specifica
sull'avviso di ricevimento  in  ordine  alla  persona  cui  e'  stato
consegnato  il  plico,   e   l'atto   pervenuto   all'indirizzo   del
destinatario deve ritenersi ritualmente  consegnato  a  quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335  del  codice
civile, superabile solo se il medesimo dia prova di  essersi  trovato
nella impossibilita' senza sua colpa  di  prenderne  cognizione»  (da
ultimo, Cassazione n. 14501  del  2016).  Nella  specie,  non  e'  in
contestazione che il prodromico  avviso  di  accertamento  sia  stato
consegnato all'indirizzo di Giorgio Cataudella e che la  persona  che
ha  ricevuto  l'atto  sia  stata  reperita  presso   l'indirizzo   di
spedizione, di modo che l'atto si presume consegnato al destinatario,
indipendentemente dalla effettiva identita' della ricevente  e  dalle
dichiarazioni dalla stessa rese all'agente postale.». 
    Dunque si versa in una  situazione  di  diritto  vivente  cui  il
giudice  di  merito  deve  adeguarsi  oppure,  ove  ne  sospetti   la
illegittimita' costituzionale, sollevare la relativa questione. 
    Inoltre  -  con  riferimento  ai  richiami  alle   regole   delle
notificazioni previste nel processo tributario da parte  della  Corte
di cassazione per giustificare come non irragionevole la  scelta  del
legislatore -, si evidenzia che  le  modalita'  di  introduzione  del
ricorso  nel  rito  tributario,  che  ammette  la   possibilita'   di
utilizzare  il  servizio  postale,  trova  il  suo  fondamento  nella
relativa legge delega -  che  sottolinea  infatti  l'uso  piu'  largo
possibile del servizio, cioe' sempre che tanto sia funzionale  e  non
elimini le garanzie [cfr. art. 1 comma 1 n. 4 legge  n.  413/91:  «4)
disciplina  delle  comunicazioni  e  delle   notificazioni   con   la
previsione dell'impiego piu' largo possibile del servizio postale»] -
in considerazione del dato che esclusivo iniziale agente in  giudizio
e' il contribuente, il quale reagisce avverso un atto che ha funzione
di provocatio  ad  opponendum  (che  processualmente  costituisce  in
effetti il vero e proprio atto introduttivo sostanziale: e percio' ne
e'  richiesta  la  notificazione,  art.  21  decreto  legislativo  n.
546/1992, a fini della decorrenza del termine di impugnazione:  cioe'
mediante forme che ne assicurino la certezza legale di conoscenza)  e
il destinatario del ricorso e' sempre una pubblica amministrazione  o
un concessionario della pubblica amministrazione, che sono tenuti  ad
una organizzazione propria e per  i  quali  non  vi  e'  in  assoluto
rischio   di   non   consegna   direttamente   alla    organizzazione
destinataria. In questo caso la sufficienza della  comunicazione  del
ricorso a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento  postale
non appare irragionevole dati  proprio  la  natura  e  struttura  del
destinatario, la natura formalmente  introduttiva  del  giudizio  del
ricorso ma sostanzialmente atto gia' interno al processo avanzato con
l'atto impositivo, e la norma diviene cosi' semplicemente  agevolante
il soggetto del rapporto  debole,  cioe'  il  contribuente  percosso.
Cosi' allo stesso  modo  non  pare  irragionevole  che  le  ulteriori
comunicazione e notificazioni possano farsi a mezzo posta trattandosi
di atti all'interno del  processo.  Nel  caso  in  esame,  e'  invece
prevista  una  comunicazione  «semplificata»  (la  stessa  Corte   di
cassazione la definisce «notificazione semplificata»  ed  applica  la
disciplina  degli  atti  unilaterali  generali  di   presunzione   di
conoscibilita' ex art. 1335 del  codice  civile)  nei  confronti  del
soggetto debole del rapporto, normalmente non organizzato  e  per  il
quale e' ordinariamente  probabile  e  prevedibile  la  non  consegna
diretta, e  la  norma  diviene  agevolante  del  soggetto  forte  del
rapporto che agisce peraltro con poteri di  autorita'  e  non  su  un
piano paritetico, con riferimento proprio  all'atto  sostanziale  che
provoca  il  processo,  sicche'  appare  irrazionale  la  previsione,
rispetto ad atti la cui conoscenza e' indispensabile sotto il profilo
del diritto alla difesa e della lesione patrimoniale (e a  volte  con
riflessi sulla persona e la sua dignita', come insegnano  le  vicende
tristi di cronaca  anche  recente),  di  una  forma  semplificata  di
notificazione,  che  si  risolve  di  fatto  in  una  forma  di   non
notificazione  (posto  che  applicandosi   il   regolamento   postale
ordinario non e' necessaria  neppure  la  ricerca  del  destinatario)
proprio in  favore  di  uffici  finanziari  che  hanno  non  solo  la
organizzazione ma mezzi piu' che adeguati per effettuare notifiche  a
mezzo posta nelle  forme  ex  legge  n.  890/1982  anche  dirette  in
proprio. 
    Sotto questa angolazione,  le  disposizioni  denunziate  appaiono
altresi' lesive dell'art. 111 della Costituzione perche' rendendo non
certa la conoscenza  legale  al  destinatario  dell'atto  sostanziale
impugnabile  determinano  una  lesione  del  contraddittorio,   quale
esplicazione della possibilita' effettiva di agire e contrastare  nel
processo sostanzialmente aperto dall'ufficio finanziario  con  l'atto
impositivo avente natura di provocatio ad opponendum, e dell'art.  97
della Costituzione, norma  di  garanzia  del  cittadino,  consentendo
irragionevolmente agli uffici di non organizzare i propri uffici e le
proprie attivita' in modo da consentire la  certa  legale  conoscenza
degli atti sfavorevoli al cittadino stesso. 
    Dunque  appare  sussistente  una  non  manifestamente   infondata
questione di legittimita' costituzionale, che impone il  rinvio  alla
Corte  costituzionale  perche'  giudichi  sul  se  siano  illegittime
costituzionalmente - alla stregua degli articoli 3, 24, 23, 97, 111 e
6 Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali e 11 della Costituzione  le  disposizioni
di cui agli art. 14  legge  n.  890/1982,  vigente  (come  modificato
dall'art. 20 legge n. 146 del 1998) e  art.  1  comma  161  legge  n.
296/2006 nella parte in  cui,  ammettendo  la  notificazione  diretta
degli atti impositivi e dei ruoli da parte  degli  Uffici  finanziari
erariali e locali nonche' degli enti di riscossione a mezzo  servizio
postale di raccomandata con ricevuta di  ritorno,  escludono  a  tale
forma di notifica la applicazione delle modalita' di cui  alla  legge
n. 890/1982.